STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE PAPAVERI URBANI
TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI
Art.1 _Denominazione
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della legge 383/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni, l’Associazione culturale denominata PAPAVERI URBANI.
Art.2 _Sede
L’Associazione ha la sede legale in MILANO VIA NICOLA ROMEO 14 L’Associazione potrà creare sedi distaccate e operare in altre città o nazioni.
Art.3 _Durata
La durata dell’Associazione è indeterminata.
Art.4 _Scopi dell’associazione
L’Associazione è costituita da cittadine e cittadini liberamente associate/i, è apartitica, non ha scopo di lucro, ha finalità sociali e culturali. I presupposti principali dell’Associazione sono: tutela dei diritti umani, inclusione e integrazione sociale, libertà democratiche, solidarietà umana e non violenza.
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
La promozione di attività che consentano di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere la conoscenza in tutte le sue forme.
Il recupero e la valorizzazione della memoria storica di gruppi, comunità e degli individui nel contesto sociale.
L’utilizzo dell’inchiesta giornalistica, della ricerca storica e socio antropologica, e in generale degli strumenti delle scienze umane, per promuovere la trasmissione culturale e il dialogo tra culture, generi e generazioni.
La ricerca e valorizzazione di fonti documentarie (scritte, sonore, multimediali, oggettuali, etc.) per una loro ampia fruizione e divulgazione
Lo sviluppo e la promozione di competenze cognitive e relazionali idonee ad affrontare il cambiamento culturale e sociale in contesti di trasformazione.
Il contrasto ad ogni tipo di discriminazione e la promozione dei diritti costituzionali di giustizia sociale ed eguaglianza, come anche dei doveri impliciti nel vivere in collettività.
Art.5 Attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali
L’associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali. Per realizzare quanto sopra indicato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali:
- Organizzazione e gestione di convegni, corsi, seminari, dibattiti, proiezioni, laboratori, workshop ed altre iniziative culturali ed educative;
- Produzione editoriale, anche multimediale;
- Organizzazione e gestione di iniziative museali ed ecomuseali;
- Organizzazione di rassegne e mostre sia in ambienti pubblici che privati;
- Progetti di ricerca-azione;
- Progetti didattici;
- Progetti di comunicazione;
- avanzare proposte ad enti pubblici, privati o terzi in genere per promuovere le iniziative di cui al presente articolo;
- promuovere e assumere incarichi tecnici e organizzativi in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni e istituzioni private per attività culturali;
- avvalersi di collaboratori esterni e persone specializzate a seconda delle necessità;
- Altre funzioni eventualmente richieste in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per delibera dell’Associazione stessa.
Art.6 Per svolgere compiutamente le attività di cui all’articolo 5 (cinque), la presente Associazione potrà aderire o affiancarsi ad un Ente, Istituzione o terzi in genere con finalità affini alle suddette di Papaveri Urbani, accettando Statuto e Regolamenti.
Art.7 Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione può avvalersi di contributi di natura economica e di finanziamenti ricevuti dai soci ovvero da istituti di credito; l’Associazione può altresì ricorrere all’apporto di contributi versati a fondo perduto, a scopo promozionale e non, di Enti, Istituzioni, altre Associazioni, Società o terzi in genere, anche richiedendo sovvenzioni e finanziamenti.
TITOLO II:
SOCIE E SOCI
Art. 8 Il numero di sociƏ è illimitato.
All’associazione possono aderire persone di ambo i sessi e non binarie; lɜ socɜ maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di elettorato attivo e passivo all’interno delle istituzioni sociali. La qualifica di sociǝ dà diritto di frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie. È prevista la possibilità che vi siano sociɜ minori d’età ed in tal caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero da chi ne fa le veci. Rivestono la qualità di socɜ anche gli Enti e/o Associazioni come unico socio, rappresentate dal legale rappresentante, con diritto ad un solo voto alle assemblee sociali.
Art. 9 L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda sottoscritta dal richiedente, accompagnata dal versamento della quota associativa annua, la quale non è trasmissibile ad altri e il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.
A tuttɜ ɜ socɜ è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell’associazione, intesa come impossibilità di frazionare nel tempo l’adesione minima (annuale).
Art. 10 Lǝ sociǝ, con la domanda di ammissione all’associazione è tenutǝ a:
a) indicare nome e cognome, codice fiscale, luogo, data di nascita e residenza;
b) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
È compito dellǝ Presidente del Consiglio Direttivo o di altrǝ membro del Consiglio da lǝi delegatǝ, anche verbalmente, valutare l’accettazione o meno di tale domanda.
L’accettazione, seguita dall’iscrizione nel libro socɜ, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale.
Se la domanda è respinta, è possibile presentare istanza da trasmettere a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata all’associazione, su cui si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima occasione utile. Per verificare la sede dell’associazione e le attività promosse gli aspiranti soci possono, esclusivamente per la giornata in cui è redatta la domanda di ammissione, frequentare la sede e fruire dei servizi correlati.
La decisione del Consiglio è insindacabile e inappellabile.
Art. 11 La qualità di sociǝ si perde per decadenza, recesso, esclusione e morte.
Art. 12 La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo e lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall’annotazione nel libro soci.
Art. 13 Può recedere lǝ sociǝ:
a) che ne faccia domanda scritta al consiglio direttivo;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 14 L’esclusione dellǝ sociǝ opererà di diritto quando questǝ non adempie al versamento delle quote dopo due richiami, da effettuarsi anche a mezzo e-mail.
Art. 14 bis) L’esclusione sarà deliberata nei confronti dellǝ sociǝ dal consiglio direttivo quando:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) in qualunque modo arrechi danni anche morali all’Associazione o fomenti dissidi pregiudizievoli.
Art. 15 Lǝ sociǝ esclusǝ o che per qualche motivo cessi di appartenere all’Associazione non potrà ottenere i versamenti eseguiti, né vantare diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione stessa.
Art. 16 Lɜ sociɜ dovranno concorrere alle spese dell’Associazione mediante il versamento della quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo ovvero mediante contributi specifici necessari allo svolgimento delle diverse iniziative.
TITOLO III:
LE ENTRATE E IL PATRIMONIO SOCIALE
Art. 17 Le entrate e il patrimonio sociale dell’Associazione saranno costituiti:
a) dalle quote sociali annuali;
b) da contributi specifici;
c) da proventi ed entrate, anche di natura commerciale, per prestazioni di servizi vari a Sociɜ o a terzi nello svolgimento delle sue attività;
d) da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, erogazioni liberali, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che sociɜ, non sociɜ, enti pubblici e privati conferiscono per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
e) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione.
Art. 18 Le somme versate dai Soci per la quota sociale d’iscrizione e per tutti gli altri contributi non sono rimborsabili in alcun caso.
TITOLO IV:
IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Art. 19 L’anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Art. 20 Il Consiglio Direttivo è tenuto alla redazione del Rendiconto consuntivo annuale sì da rappresentare, in modo veritiero, la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’Associazione.
Il Rendiconto consuntivo annuale deve essere presentato e approvato dall’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l’Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.
Esso dev’essere depositato presso la sede dell’Associazione, presso eventuali sedi secondarie, entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Il residuo attivo del rendiconto può essere investito dall’Associazione stessa per scopi istituzionali e/o per l’acquisto, il rinnovo, degli impianti, attrezzature, beni mobili e immobili necessari all’Associazione, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
Art. 21 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO V:
GLI ORGANI SOCIALI L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 22 L’Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’Associazione come momento di confronto volto ad assicurare la corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto di voto.
Tali Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.
Le Assemblee sono convocate almeno 15 giorni prima della seduta con avviso pubblico affisso presso i locali della sede sociale e tramite posta elettronica per i soci che hanno inserito il loro indirizzo e-mail nel modulo di ammissione.
L’avviso indica data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea in prima convocazione e l’eventuale seconda convocazione che dovrà aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.
L’Assemblea può riunirsi presso la sede sociale, presso le sedi secondarie eventualmente istituite, in videoconferenza ovvero in altro luogo indicato.
Art. 23 L’Assemblea Generale dei Soci è convocata almeno una volta all’anno e comunque:
a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
b) allorché ne faccia richiesta motivata almeno 2/5 dei Soci.
Art. 24 L’Assemblea ordinaria è convocata nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno successivo, salve altre disposizioni di Legge. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l’Assemblea ordinaria oltre il predetto termine. Essa:
a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
b) elegge il Consiglio Direttivo;
c) procede, se proposto, all’eventuale nomina delle cariche sociali;
d) elegge, se richiesta, la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
e) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo;
f) approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
g) delibera su tutte le altre questioni attinenti alla gestione sociale riservate alla Sua competenza dal presente Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
h) approva l’eventuale Regolamento interno.
Art. 25 L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione;
Art. 26 In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
Le delibere relative allo scioglimento dell’Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei ¾ dei soci.
Art. 27 L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in assenza di questi dal Vicepresidente.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno risultare in apposito Libro dei Verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Alla votazione partecipano tutti i Soci con diritto di voto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 28 Il Consiglio Direttivo è eletto direttamente dall’Assemblea dellɜ Sociɜ ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 Consiglieri elettɜ fra lɜ Sociɜ maggiorenni. Lɜ componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Art. 29 Nel caso in cui venissero a mancare unǝ o più Consiglierɜ prima della scadenza del mandato, per morte, dimissioni o altro, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. Lɜ Consiglierɜ così nominatɜ rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria che dovrà ratificare la nomina degli stessi o eventualmente sostituirli.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, l’intero Consiglio Direttivo decade e dev’essere rinnovato. Sarà cura del Presidente convocare l’Assemblea Generale dei Soci per procedere a nuove elezioni.
Art. 30 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei fini associativi.
Art. 31 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione è presieduta dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti in seno al Consiglio, il voto del Presidente è determinante.
Qualora un Consigliere risulti assente dalla riunione di Consiglio per tre volte consecutive sarà considerato dimissionario.
Art. 32 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
b) fissare le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali;
c) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
d) stabilire l’importo delle quote annue associative;
e) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci;
f) amministrare il patrimonio e gli incassi sociali;
g) redigere e sottoporre ad approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci il Rendiconto consuntivo annuale dell’Associazione;
h) compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
i) approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
j) formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
k) deliberare circa l’ammissione dei Soci;
l) deliberare circa la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei Soci;
m) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;
n) stabilire le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
o) nominare e revocare dirigenti e funzionari e impiegati ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
p) deliberare l’adesione ad altre Associazioni e l’eventuale cambiamento di affiliazione ad altri Enti di promozione sociale;
q) conferire e revocare procure.
Art. 33 Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di voto.
Art. 34 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell’attività, adotta i provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ogni mansione di ordinaria amministrazione spetta al Vicepresidente. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.
TITOLO VI:
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L’assemblea all’atto dello scioglimento dell’associazione delibera di devolvere il patrimonio esistente ad altra associazione con finalità analoghe o ad un ente di beneficenza con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 36 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.